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Assegno Unico: come si applica

Nuovi chiarimenti dell’Inps sulla presentazione e la gestione delle domande di Assegno Unico e Universale (di seguito AUU).

L’Istituto in seguito alle questioni operative affrontate nei primi mesi di applicazione della misura, ha fornito, con un messaggio, specifiche indicazioni sui casi particolari che riguardano le maggiorazioni, i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni.

Riconoscimento della maggiorazione di 30 euro per genitori entrambi lavoratori

L’art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 230/2021 prevede nel caso ambedue i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno, per ciascun figlio minore, pari a 30 euro se l’ISEE del nucleo familiare è pari o inferiore a 15.000 euro, per poi ridursi gradualmente fino ad azzerarsi con  40.000 euro di ISEE.

Con riferimento a questa maggiorazione l’Istituto chiarisce che si deve far riferimento:

– ai redditi da lavoro dipendente o assimilati

– ai redditi da pensione

– ai redditi da lavoro autonomo o di impresa.

Tali redditi devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Sempre ai fini dell’Assegno unico sono rilevanti inoltre:

– gli importi percepiti a titolo di NASpI e Dis-Coll, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

– i redditi prodotti dal genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia;

– i redditi da lavoro agrario.

In questo ultimo caso, l’Istituto specifica che nell’ipotesi di braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionale, la maggiorazione è riconosciuta purché tali attività siano coperte da contribuzione annuale. La maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore.

Riconoscimento delle maggiorazioni per nuclei numerosi

L’art. 4, comma 3 prevede per ciascun figlio successivo al secondo una maggiorazione pari a 85 euro mensili per ISEE fino a 15.000 fino a ridursi gradualmente a 25 euro al raggiungimento di un ISEE pari a 40.00. Il comma 10 del medesimo articolo prevede una maggiorazione forfettaria di 100 euro per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Per queste particolari casistiche, l’Istituto precisa che laddove siano presenti nel nucleo familiare figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Per meglio comprendere l’Inps fornisce il seguente esempio: “Nucleo composto da 4 figli di cui solo 3 con gli stessi genitori nel nucleo. La maggiorazione spetta al 100% al genitore di tutti e quattro i figli presenti nel nucleo.”

In assenza di ISEE, per la determinazione del numero dei figli, bisognerà fare riferimento al numero dei figli facenti parte del nucleo familiare, anche se ne fanno parte figli di età superiore a 27 anni, dichiarati in autocertificazione.

Su questo punto l’Inps precisa che comunicherà, con un successivo messaggio, il rilascio della funzionalità per l’autodichiarazione.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

Il principio generale stabilito dal D.lgs. n.230/2021 è che l’AUU sia erogato in misura pari tra i genitori, tuttavia previo accordo tra le parti, l’AUU può essere erogato al 100% al genitore richiedente. Sono previste eccezioni a questa regola, e l’assegno viene erogato interamente ad un solo genitore per i seguenti casi:

  • se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale oppure l’affidamento esclusivo
  • se il giudice nel provvedimento che disciplina la separazione legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Il richiedente che si trova in queste situazioni, lo deve dichiarare nella domanda, selezionando l’apposita opzione, e deve chiedere l’erogazione del 100% dell’importo dell’AUU.

Non sarà necessario allegare documentazione nella presentazione della domanda, tuttavia l’Istituto potrà farne richiesta successivamente. L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla sede Inps competente il riesame della ripartizione, inviando idonea documentazione.

Figli maggiorenni

Come è noto l’AUU spetta anche ai figli maggiorenni fino a 21 anni purché sussistano determinate condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
  • svolga il servizio civile universale.

Tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e per tutto la durata della prestazione.

L’istituto chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

  • se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
  • se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF purché non sia e coniugato o a sua volta genitore.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26  anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell’AUU il carico per i figli maggiorenni fino a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori è verificato se, congiuntamente, nel secondo anno solare antecedente il reddito complessivo lordo non è superiore a 4.000 euro e nell’anno di riferimento dell’AUU il reddito complessivo lordo presunto non superi l’importo di 8.000 euro.

Il limite di reddito non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Infine l’Istituto si sofferma sui figli maggiorenni in affidamento temporaneo fino a 21 anni, i quali possono scegliere di fare nucleo a sé stante e quindi presentare direttamente domanda di AUU, oppure fa parte del nucleo familiare affidatario e presentare la domanda tramite l’affidatario.